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antiriciclaggio

CONTANTE - ASSEGNI - LIBRETTI AL PORTATORE

Gentile cliente La vogliamo informare sulle disposizioni in materia di limitazione
all’uso del contante e dei titoli al portatore, di assegni di cui all’articolo 49 del
Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni (D.L.
112/2008, D.L. 78/2010, D.L. 138/2011 e da ultimo L. n.208 del 28 dicembre 2015)

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI
DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE
O DI TITOLI AL PORTATORE,

È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o
postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è
complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (modificato dal 1° gennaio 2016 dalla legge 208/2015 “legge di stabilità”, il limite precedente era di 1.000 euro). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento

ASSEGNI BANCARI, POSTALI, CIRCOLARI

I carnet di assegni bancari e gli assegni circolari devono essere muniti della
clausola "Non Trasferibile". Essi devono riportare sempre il nome o la ragione
sociale del beneficiario.

Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di
assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la
clausola di non trasferibilità) da utilizzare soltanto per importi inferiori ad euro
1.000,00. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno
circolare emesso in forma libera è dovuta dal correntista o dal richiedente
l'assegno circolare, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50

L'APPOSIZIONE DELLA CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE" SUGLI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI È OBBLIGATORIA PER IMPORTI PARI O SUPERIORI AD EURO 1.000,00

I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati per
l'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno
richiesta.

Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi
quelli con espressioni quali 'a me stesso', 'a me medesimo' o simili in luogo del
nome del traente) possono essere emessi per qualsiasi importo e girati
unicamente ad una banca (o Poste Italiane) per l'incasso e non possono pertanto essere ulteriormente girati.

Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

Le banche segnaleranno le infrazioni alle regole sopra riportate alle Autorità
competenti, le quali potranno applicare sanzioni.

LIBRETTI AL PORTATORE

IL SALDO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE DEVE ESSERE INFERIORE A 1.000 EURO

E’ vietata l’apertura, in qualunque forma, di libretti di deposito a risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia.
In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari al portatore, il cedente ha
l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal trasferimento, alla filiale presso cui il
libretto era stato emesso, i dati identificativi, il codice fiscale del cessionario e la
data in cui il trasferimento e' avvenuto.

Con il citato D.L. 13 agosto 2011 n. 138 è stato stabilito il limite del 31 marzo 2012
entro il quale i libretti al portatore dovevano essere riportati entro la soglia dei
1.000 euro o estinti.

Le banche segnaleranno le infrazioni alle regole sopra riportate alle Autorità
competenti, le quali potranno applicare sanzioni.

Si invita la clientela a voler prendere buona nota dei suindicati disposti normativi