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DORMIENTI

INFORMATIVA RELATIVA AI DEPOSITI "DORMIENTI"

Si rende noto che l'art.1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha costituito un fondo volto ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito; tale fondo è alimentato con l'importo "dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonchè del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato" su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il DPR n. 116 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 2 agosto 2007) è stato adottato il Regolamento previsto dalla predetta normativa che contiene disposizione relative: alla tipologia dei rapporti assoggettati ed
al c.d. periodo di "dormienza" degli stessi; agli obblighi di informativa nei confronti del titolare (o a soggetti eventualmente a tal fine da questi delegati) da parte dell'intermediario; alle modalità da seguire per la devoluzione delle somme e dei valori relativi ai rapporti interessati allo Stato.

In particolare il DPR n.116 stabilisce per le seguenti tipologie di rapporto:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

  • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di
    terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;

  • il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro;

  • non siano presenti altri rapporti riconducibili ad uno degli intestatari aventi diritto che non presenti le condizioni precedenti (unitarietà del rapporto con l'intermediario)

che l'intermediario invii al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che,
decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo ministeriale, restando impregiudicate la cause di estinzione dei diritti

A titolo esemplificativo si precisa che:
interrompono la dormienza: un versamento aggiuntivo, un prelievo oppure le richieste di continuazione del rapporto, variazione di residenza, copia di documentazione, informativa sull'aggiornamento contabile.
non interrompono la dormienza tutte le operazioni non disposte dal titolare o da suo delegato quali ad
esempio il bonifico effettuato da un terzo, le operazioni automatiche legate al rapporto quali: movimenti di versamento automatici (RID), il reinvestimento di proventi, altre istruzioni particolari.

Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Si precisa che i titolari del rapporto potranno reclamarne la titolarità anche dopo che la somma sarà versata al Fondo ministeriale e per farlo avranno 10 anni di tempo.

Ad integrazione di quanto sopra in riferimento alla Legge 166/08 di cui all'art.3 comma 2bis per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  • Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

  • Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.

  • Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

L'elenco dei rapporti dormienti nel corso dell'anno solare precedente sarà comunicato dagli intermediari entro il 31 marzo (a partire dal 2009) con la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Economia (con la forma ed i contenuti richiesti con Comunicato Stampa nr. 129 del 12 agosto 2008). Gli intermediari, inoltre, pubblicheranno, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco dei rapporti dormienti sul sito web del Ministero dell'Economia.

Gli intermediari entro il 31 maggio (a partire dal 2009), provvederanno a versare le somme al Fondo.